Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21480 - pubb. 03/04/2019
Pignoramento di quota della comunione legale tra coniugi e decorrenza degli effetti del pignoramento
Tribunale Monza, 22 Gennaio 2019. Pres., est. Nardecchia.
Processo di esecuzione – Immobiliare – Effetti della notifica del pignoramento – Pignoramento di quota della comunione legale tra coniugi
L’ingiunzione di cui all’articolo 492 c.p.c., quindi la notificazione dell’atto che la contiene, ai sensi (per il pignoramento immobiliare) dell’articolo 555 c.p.c., è atto necessario e sufficiente al sorgere di effetti che sono autonomamente rilevanti: non solo l’indisponibilità del bene e l’obbligo della custodia in capo al debitore, ma anche l’inizio del processo esecutivo.
Nonostante pertanto il pignoramento si ponga come fattispecie a formazione progressiva, è innegabile che la notificazione dell’ingiunzione ha una sua autonoma rilevanza, perchè produttiva di effetti, processuali e sostanziali, nei rapporti tra il creditore pignorante ed il debitore pignorato.
La notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri, l’effetto dell’indisponibilità del bene pignorato; la trascrizione dell’atto completa il pignoramento e, oltre a consentire la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, è indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene.
Appare dunque evidente come la notifica del pignoramento, determinando la pendenza del processo esecutivo, rappresenti il momento nel quale far valere ogni questione attinente alla validità del pignoramento stesso tra le parti, residuando alla sua trascrizione la natura di condizione di procedibilità e di opponibilità del vincolo ai terzi.
[Il tribunale, nel caso di specie, ha confermato la decisione del primo giudice secondo la quale il pignoramento aveva colpito una quota inesistente, stante la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi, risultando indifferente il successivo scioglimento della comunione legale per intervenuta separazione pur se intervenuto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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